Comune di Torreglia

Attestati di soggiorno per cittadini UE

Cos’è
L'attestato di soggiorno è il documento che attesta il diritto del cittadino comunitario di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi. Esso sostituisce il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno. Per soggiorni durata inferiore a tre mesi non è necessario richiedere l'attestato.
 
Costo
- una marca da bollo da € 16 per la richiesta;
- una marca da bollo da € 16 per l’attestazione.
 
ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO
Se la richiesta dell'attestazione di soggiorno avviene contestualmente alla richiesta di iscrizione anagrafica dall'estero o per ricomparsa, la documentazione necessaria è già presentata insieme alla pratica di residenza.
Nel caso in cui la richiesta sia successiva all'iscrizione anagrafica, serve una verifica dei requisiti sulla base della documentazione prevista per l'iscrizione in anagrafe dall'estero o per irreperibilità. La documentazione prevista varia a seconda del requisito posseduto (vedi allegato): 
LAVORATORE COMUNITARIO DIPENDENTE (art. 7, lett. a):
- contratto di lavoro (o lettera di assunzione) in originale;
- dichiarazione recente del datore di lavoro attestante che il dipendente è ancora assunto (o ultima busta paga);
- ricevuta della comunicazione dell'avvio del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego oppure ricevuta denuncia INPS per badanti, colf e similari.
LAVORATORE COMUNITARIO AUTONOMO (art. 7, lett. a):
- certificato di iscrizione Camera di Commercio.
DISPONIBILITA' DI MEZZI ECONOMICI (art. 7, lett. b):
- dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e/o i propri familiari;
- assicurazione sanitaria italiana che copra tutti i rischi nel territorio italiano di durata annuale o documento equivalente (ad esempio: il pensionato può presentare il mod. S1 che prevede la copertura sanitaria per sé e per i propri familiari; il dipendente della ditta estera che è in Italia per lavoro può presentare il modello E106 rilasciato dal Paese di origine che prevede la copertura sanitaria per sé e per i propri familiari).
STUDENTE (art. 7, lett. c):
- certificato di iscrizione/frequenza presso un istituto pubblico o privato;
- dichiarazione relativa alla disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari con indicazione della fonte di reddito dichiarato e ogni elemento utile a consentire eventuali verifiche della dichiarazione resa;
- assicurazione sanitaria italiana per sé e per eventuali familiari che copre tutti i rischi in materia sanitaria di durata annuale o comunque uguale al corso di studi o di formazione frequentato, oppure Modello E106 rilasciato dal Paese d'origine.
FAMILIARE COMUNITARIO DI UN DIPENDENTE O DI UN LAVORATORE AUTONOMO COMUNITARIO (art. 7, lett. d):
- documentazione tradotta e legalizzata o modello plurilingue che attesti la qualità di familiare (coniuge, figlio fino a 21 anni o discendente comunque a carico del comunitario o del coniuge, genitori a carico del comunitario o del coniuge);
- documentazione attestante la condizione di lavoratore dipendente o autonomo;
- dichiarazione attestante la vivenza a carico. 
ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE
 
Il cittadino dell'Unione Europea che ha soggiornato legalmente ed via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al rilascio dell'attestato di soggiorno permanente.
Deve essere verificato il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione in anagrafe dall'estero o per ricomparsa da irreperibilità per tutti i 5 anni per cui è previsto il soggiorno legale e continuativo.
In caso di cancellazione dall’anagrafe, la continuità del soggiorno non è compromessa se il cittadino è in grado di dimostrare la presenza sul territorio nazionale, mantenendo così il diritto di soggiorno permanente.
Le seguenti assenze non pregiudicano la continuità del soggiorno:
- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze per l'assolvimento di obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
I figli minori di cittadini comunitari acquistano il diritto al soggiorno permanente automaticamente nel momento in cui acquisisce tale diritto il genitore comunitario.
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
DPR n. 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento della popolazione residente
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
 
 
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