Comune di Torreglia

Amministratore di sostegno


La legge n. 6 del 9/01/2004 istituisce la figura dell’amministratore di sostegno a tutela delle persone con incapacità psico-fisiche
 
Descrizione
L'amministratore di sostegno è un istituto giuridico che permette alle persone, prive in tutto o in parte, di autonomia (anziani non autosufficienti, disabili fisici e psichici, persone affette da dipendenza, ecc) di affidare ad un'altra persona la gestione di alcune pratiche amministrative, come per es.: amministrare il patrimonio, curare i propri interessi, presentare domande presso uffici e/o istituzioni.
Il beneficiario dell'amministrazione può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, in quanto conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore.

Come presentare la richiesta
La domanda per la nomina dell'amministratore di sostegno deve essere presentata al Giudice tutelare presso il Tribunale di Padova.
Il Tribunale di Padova ritiene necessario che l'istanza venga presentata con l'assistenza di un avvocato.

Documentazione da presentare
La domanda deve documentare:

  • le generalità della persona interessata e il suo livello di autonomia;
  • la sua dimora abituale;
  • le ragioni per cui si chiede l'amministrazione di sostegno;
  • il nominativo dei congiunti (coniuge, ascendenti e discendenti) e del convivente di riferimento della persona.

Chi può presentare la richiesta
La domanda può essere presentata da:
  • lo stesso beneficiario,
  • il coniuge,
  • il convivente,
  • i parenti, gli affini,
  • il tutore o curatore (contestualmente alla richiesta motivata di revoca dell'interdizione o inabilitazione),
  • il Pubblico Ministero,
  • i servizi sociali o sanitari che hanno in carico la persona.

Chi può essere nominato amministratore
Il Giudice tutelare può conferire l'incarico a una delle seguenti persone:

  • la persona stabilmente convivente;
  • il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
  • il parente entro il 4° quadro;
  • la persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico, scrittura privata.

In assenza di tali figure, può essere incaricata un'altra persona disponibile a svolgere tale compito.
Si ricorda che l'amministratore di sostegno svolge gratuitamente la sua attività.
 
Normativa di riferimento
Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414,417,418,424,426,427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali".

PER INFORMAZIONI: 
Ufficio Servizi Sociali Comune di Torreglia
Sportello informativo per consulenza amministratore di sostegno
CSV di Padova via Gradenigo ,10 (Zona Portello)
Padova per appuntamenti
0498686849;
amministratoredisostegno@gmail.com;
francesca.succu@connettivo.net;

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